Statuto

STATUTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “FAUSTO TORREFRANCA”
VIBO VALENTIA

 

ART. 1 – Natura giuridica, finalità dell’Istituzione, criteri di svolgimento delle attività.

  1. Il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia, di seguito denominato istituzione, è dotato di personalità giuridica senza fini di lucro, è sede primaria d’istruzione per l’alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale, col fine di promuoverne la trasmissione ed il progresso dei saperi musicali. Nell’ambito delle proprie finalità l’Istituzione ha autonomia didattica, artistica, di ricerca, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 4°, della legge 21 dicembre 1999, n°. 508.
  2. L’Istituzione ha per scopo quello di perseguire lo studio e la promozione della formazione artistica e musicale, colta e leggera, incrementando il ruolo cosmopolita appartenente alla città ed all’Istituzione, al più alto livello nazionale ed internazionale. Il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia è volto a tessere una rete di contatti con le più importanti istituzioni nel mondo che saranno finalizzati a sviluppare, nel rispetto della normativa vigente, un sistema di scambi culturali per ottenere la crescita reciproca nel mondo della musica e della cultura, per l’evoluzione storica delle teorie artistico-musicali e dei valori umani.
  3. Il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia mantiene, altresì, attivi i corsi di formazione musicale di base, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in maniera da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed alla scuola secondaria di secondo grado, nel rispetto dell’art. 2 comma 7 lettera h della legge 508/99.
  4. L’Istituzione svolge la propria attività didattica e organizza le proprie strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla legge. Nel rispetto dell’autonomia di ricerca musicale, storica e professionale il Conservatorio assicura, a quanti operano nel suo ambito, l’effettivo esercizio di tali libertà nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge e di statuto.
  5. L’Istituzione garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nelle scelte artistiche e formative in conformità con le norme ed i regolamenti che governano i conservatori di musica.
    Per tutto quanto riguarda le tematiche attinenti alle proprie finalità l’Istituzione favorisce ogni occasione di confronto e di discussione, aperta anche a contributi esterni, a scala nazionale, sovranazionale ed internazionale.
  6. L’organizzazione del Conservatorio è improntata ai principi di reciproca sussidiarietà e decentramento in ragione della ripartizione delle attività di indirizzo e di controllo e di quelle di gestione.
  7. Alle attività di gestione, indirizzo e controllo, provvedono gli organi di cui all’art. 4 del presente Statuto.
  8. La gestione finanziaria dell’Istituzione corrisponde ai principi di annualità solare, integralità, pubblicità, universalità, di riferimento pluriennale e di individuazione dei responsabili di spesa e, comunque, avviene nel rispetto dei dettami del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
  9. L’Istituzione valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche e di ricerca, oltre che delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture.

ART. 2 – Ordinamento della didattica.

  1. L’Istituzione provvede a tutti i livelli di istruzione e formazione nei settori di propria pertinenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1°, in ottemperanza ai principi generali che regolano l’Alta Formazione Artistica e Musicale.
  2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 5°, della legge 21 dicembre 1999, n°. 508 l’Istituzione rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale e di perfezionamento .

ART. 3 – Capacità giuridica ed esercizio dell’autonomia funzionale.

  1. Il Conservatorio è legittimato a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso,idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legislazione vigente, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitale,sia in Italia che all’estero; eventuali dividendi o utili spettanti al Conservatorio vanno destinati a finalità istituzionali.
  2. Nell’esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Conservatorio può in particolare:
    1. accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
    2. stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni ed il pagamento di penalità di ammontare massimo definito nei limiti fissati dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
    3. utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d’uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro del Conservatorio.

I relativi eventuali proventi saranno disciplinati nell’atto convenzionale, ovvero nel contratto.

ART. 4 Organi del Conservatorio.

  1. Sono organi necessari del Conservatorio:
    1. Il Presidente
    2. Il Consiglio di Amministrazione
    3. Il Direttore
    4. Il Consiglio Accademico
    5. Il Collegio dei Professori
    6. La Consulta degli Studenti
    7. I Revisori dei Conti
    8. Il Nucleo di Valutazione
  2. 2)      Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
  3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

ART 5 Presidente.

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Conservatorio, con i limiti previsti dall’art. 6 D.P.R. 132/2003. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l’ordine del giorno; adotta i regolamenti interni previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico ex articolo 14, comma 4°, del D.P.R. n°. 132/03, fatte salve le competenze di pertinenza degli organi di governo ed indirizzo e di quelle riservate alle strutture didattiche dell’Istituzione.
  2. Il Presidente, in caso di urgenza, assume le iniziative necessarie per assicurare la continuità dell’attività dell’Istituzione, convocando contestualmente il Consiglio di Amministrazione per la ratifica delle decisioni adottate.
  3. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale,  nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale.
  4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma III entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

 

ART. 6 – Il Consiglio di Amministrazione.

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma tre.
  2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: il Presidente, il Direttore, un docente dell’Istituzione designato dal Consiglio Accademico, uno studente designato dalla Consulta degli Studenti, un esperto di amministrazione nominato dal Ministro dell’Università e Ricerca Scientifica fra le personalità del modo dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
  3. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell’Istituzione, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3°, del D.P.R. n°. 132/03. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, eletto tra i membri del consiglio d’amministrazione ad esclusione del Direttore.
  4. In caso di scadenza del Consiglio di Amministrazione, nelle more del provvedimento ministeriale di ricostituzione, al fine di assicurare il funzionamento dell’Istituzione, il Consiglio di Amministrazione scaduto permane in via provvisoria solo per l’esercizio degli atti di ordinaria amministrazione entro i termini di cui alla legge n°. 444/94, che disciplina la proroga degli organi amministrativi.
  5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo, con voto consultivo.
  6. Il Consiglio di Amministrazione in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica siccome definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative per il potenziamento delle dotazioni finanziarie dell’Istituzione.
  7. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
    1. delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
    2. definisce la programmazione della gestione economica dell’Istituzione;
    3. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto consuntivo;
    4. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente; tale definizione è approvata dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica;
    5. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

ART. 7 Direttore.

  1. Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alla collaborazioni ed alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
  2. Il Direttore è eletto dai docenti di prima e di seconda fascia dell’Istituzione, tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, titolari di cattedra, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7°, lett. a), della legge 21 dicembre 1999, n°.508.
  3. Il Ministro può conferire la nomina di Direttore a persone che, per insegnamenti dati o per opere compiute, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro disciplina secondo le disposizioni di legge. In questo caso il Ministro, dovrà acquisire preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
  4. In sede di prima applicazione, il Direttore è eletto tra i docenti con contratto a tempo indeterminato, anche di altre Istituzioni, che abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno 7 anni nei ruoli delle Istituzioni AFAM e che siano in possesso di adeguato curriculum di direzione in ambito multidisciplinare, nonché di esperienze professionali di carattere internazionale.
  5. Spetta al Direttore:
    1. convocare e presiedere il Consiglio Accademico del quale fissa l’ordine del giorno;
    2. curare, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, l’osservanza di tutte le norme generali concernenti l’ordinamento accademico e la loro applicazione;
    3. nell’ambito delle materie di propria competenza, dare esecuzione con proprio decreto alle deliberazioni degli organi di governo dell’Istituzione, stipulare i contratti e le convenzioni accademiche ed esternare ogni altro atto negoziale, presentare al Ministro le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge inerenti la didattica, la ricerca, e la produzione artistica;
    4. l‘esercizio dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell’articolo 55 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo del Conservatorio;
    5. determinare l’orario di servizio, in quanto responsabile del personale docente, alla luce del C.C.N.L. e dell’autonomia didattica e vigilare sul suo rispetto; attribuire eventuali incarichi, previo parere del Consiglio Accademico, al personale docente in servizio, nominare commissioni e, in ogni caso, essere il referente primario per tutto ciò che riguardi l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica nel rispetto del piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico, indire l’inaugurazione dell’anno accademico;
    6. qualora ne faccia espressa richiesta può essere esonerato dagli obblighi didattici;
    7. nominare un vice-Direttore scelto fra i docenti titolari di cattedra in possesso di comprovata professionalità.
    8. beneficiare dell’indennità di direzione da porsi a carico del bilancio dell’Istituzione;
    9. curare i rapporti istituzionali, didattici, di ricerca e scientifici in ottemperanza degli impegni assunti dall’Istituzione.
  6. In caso di cessazione del Direttore, il vice-Direttore subentra a questi con l’obbligo di indire nuove elezioni entro il termine di tre mesi.

ART.  8 Consiglio Accademico.

  1. Il Consiglio Accademico è composto in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’Istituto da sette componenti.
  2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede, quattro docenti con dieci anni di anzianità eletti dal corpo docente, e due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
  3. Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Direttore .
  4. Il Consiglio Accademico:
    1. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento;
    2. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lett. a) determinando i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle attività didattiche, di ricerca, di produzione artistica, sentiti il Collegio dei Professori e le competenti strutture didattiche;
    3. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione sentito il Collegio dei Professori e designa il componente interno del Nucleo di Valutazione;
    4. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7°, lett. h) della legge 21 dicembre 1999, n°. 508 il Regolamento Didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
    5. esprime parere obbligatorio sul regolamento generale del Conservatorio sentito il Collegio dei Professori, sul regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
    6. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7°, lett. e), della legge 21 dicembre 1999, n°. 508.
    7. approva, nel rispetto della normativa vigente, gli accordi-quadro in relazione alle collaborazioni esterne;
    8. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 Collegio dei Professori.

  1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede e dai docenti di prima e seconda fascia in forza all’Istituzione.
  2. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno, all’inizio e alla fine dell’anno accademico, perché i docenti possano essere informati delle iniziative e delle proposte scaturite nel corso dell’anno dagli altri organi di governo; contestualmente, il Direttore provvede a recepire tutte le indicazioni e tutti i suggerimenti utili a delineare il corso e l’indirizzo dell’attività didattica, scientifica, di ricerca e di produzione artistica del Conservatorio.
  3. Il Collegio dei Professori deve essere convocato dal Direttore tutte le volte che sia necessario affrontare questioni di gestione straordinaria dell’Istituzione, ovvero per altri fatti che debbano necessariamente essere esaminati dall’intero corpo docente.
  4. Il Collegio dei Professori è organo consultivo per tutte le funzioni menzionate dal presente Statuto.

ART. 10 Consulta degli Studenti.

  1. La Consulta degli Studenti è composta da un minimo di tre ad un massimo di undici studenti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1°, del D.P.R. n°. 132/03. Fanno parte, inoltre, della Consulta degli Studenti, gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
  2. La Consulta degli Studenti è un organo consultivo di cui fanno parte studenti eletti tra coloro che abbiano compiuto i diciotto anni; l’elettorato attivo spetta agli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
  3. La Consulta degli Studenti esprime pareri sui regolamenti interni per quanto concerne gli argomenti e le materie di sua pertinenza, nonché sul regolamento degli studenti ai fini della successiva delibera da parte del Consiglio Accademico; segnala il punto di vista della popolazione studentesca , anche in relazione agli interessi ed alla tutela degli iscritti.
  4. La Consulta degli Studenti esercita, altresì, anche funzioni di carattere propositivo attraverso i propri rappresentanti, nei confronti delle attività degli organi di cui all’art. 4 del presente Statuto, formulando pareri in merito all’organizzazione della didattica e dei servizi per gli studenti.
  5. La Consulta degli Studenti esprime parere su questioni comunque attinenti l’attuazione dei principi relativi al diritto allo studio, all’organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, ed ogni altro servizio fornito dal Conservatorio nell’interesse della componente studentesca.
  6. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

ART. 11 Organizzazione degli uffici.

  1. Con apposito regolamento è disciplinata l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’Istituzione.
  2. Ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n°. 132/03 il regolamento relativo agli uffici è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è soggetto ad approvazione ai sensi dell’art. 14, comma 3°, del D.P.R. n°. 132/03.

ART. 12 Direttore amministrativo.

  1. Il Direttore Amministrativo è preposto agli uffici di cui al precedente articolo 11 ed è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio.
  2. Nel rispetto della contrattazione nazionale di comparto del personale alle sue dipendenze, al Direttore amministrativo spetta:
    1. sottoporre agli organi di gestione e di governo del Conservatorio proposte relative all’organizzazione dei servizi del personale non docente, finalizzate alla migliore efficienza dell’organizzazione per l’attività didattica;
    2. definire l’orario di servizio di apertura al pubblico degli uffici, l’organizzazione dell’orario di lavoro in funzione degli indirizzi degli organi di gestione e di governo;
    3. provvedere, nel rispetto della normativa contrattuale, all’attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale non docente.
  3. Sono, infine, demandate al Direttore amministrativo tutte le altre funzioni previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

ART. 13 Revisori dei Conti.

  1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  2. I Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e contabile, espletano i controlli di regolarità amministrativa di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo n° 123 del 30 giugno 2011.
  3. Ai Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

ART. 14 Nucleo di Valutazione.

  1. Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione ed uno interno all’Istituzione.
  2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi; in particolare:
    1. ha compiti di valutazione dei risultati sull’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;
    2. redige una relazione annuale, che deve essere trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno, sull’attività e sul funzionamento dell’Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
    3. acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nelle relazione annuale di cui alla precedente lettera b).
  3. L’ Istituzione assicura al nucleo di valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

ART. 15 – Strutture del Conservatorio.

L’Istituzione dispone di spazi, strutture ed attrezzature adeguate al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali, tra i quali rientra la Biblioteca.

ART. 16 Biblioteca.

  1. La Biblioteca è mezzo indispensabile alla formazione culturale degli studenti e strumento di consultazione per i docenti, ed è fruibile al pubblico.
  2. La Biblioteca è utile a conservare, ad incrementare ed a rendere fruibile il patrimonio documentale, su qualsiasi supporto, in correlazione all’attività didattica, di ricerca, e di produzione dell’Istituzione.
  3. La Biblioteca dell’Istituzione ha un indirizzo prevalentemente storico-musicale, ma non esclude l’apertura a tutte quelle discipline che permettono uno migliore conoscenza e pratica della musica in ambito nazionale ed internazionale;
  4. L’Istituzione può fornire l’utilizzo della Biblioteca, previa apposita convenzione, alle Università e ad altri enti pubblici o privati ai sensi dell’art. 2, comma 7, lettera d) della legge n. 508/1999.

ART. 17 – Regolamenti di organizzazione del Conservatorio.

I regolamenti che organizzano i vari aspetti dell’attività dell’Istituzione sono i seguenti:

  1. Regolamento Generale del Conservatorio;
  2. Regolamento Didattico;
  3. Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
  4. Regolamento degli Studenti;
  5. Regolamento del Personale non docente.

ART. 18 Regolamento Generale del Conservatorio.

  1. Il Regolamento Generale del Conservatorio, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, fissa le regole delle elezioni degli organi dell’Istituzione,fatto salvo quanto espressamente previsto dal D.P.R. n°. 132/03 e dal presente statuto, nonché quelle norme che regolano i rapporti fra gli organi dell’ istituzione.
  2. In particolare, il Regolamento Generale del Conservatorio stabilisce le modalità per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico e del Collegio dei Professori.

ART. 19 Regolamento Didattico .

  1. Il Regolamento Didattico disciplina l’ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative, di specializzazione, di ricerca e produzione.
  2. Il Regolamento Didattico e le successive modifiche sono deliberate dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Consulta degli Studenti e sono deliberate ed approvate con la procedura di approvazione disciplinata dall’art 14, comma 3, del D.P.R. 132/03.

ART. 20- Regolamento di amministrazione finanza e contabilità

  1. Il regolamento di amministrazione,finanza e contabilità disciplina il sistema contabile integrato tra contabilità finanziaria pubblica e contabilità economico- patrimoniale finalizzato a fornire un quadro complessivo delle entrate, delle uscite, nonché della composizione del patrimonio del Conservatorio.
  2. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal consiglio d’amministrazione ed è approvato ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.P.R. 132/03.

ART. 21 Regolamento degli studenti.

  1. Il Regolamento degli studenti fissa diritti e doveri degli studenti e segna le regole per armonizzare le esigenze degli allievi con quelle didattiche, di ricerca e di produzione.
  2. Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti ed è emanato con decreto direttoriale.

ART. 22 Regolamento del personale non docente.

  1. Il Regolamento del personale non docente stabilisce diritti e doveri del personale in parola ed individua le norme per lo sviluppo di sinergie necessarie al migliore funzionamento dell’ istituzione.
  2. Il Regolamento del personale non docente è redatto da apposita commissione formata dal Direttore amministrativo, dal Direttore del Conservatorio e da un rappresentante designato dal personale non docente.
  3. Il regolamento del personale non docente è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7 del D.P.R. N. 132/2003.

ART. 23 Modifiche allo statuto e loro emanazione.

Le modifiche allo Statuto sono deliberate con la maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico e sono approvate con le procedure di cui all’art. 14 comma 3 D.P.R. 132/03.

ART. 24 Calendario Accademico.

Il calendario accademico è deliberato dal Consiglio Accademico ed è adottato con decreto direttoriale.

Art. 25 Norme elettive e di votazione.

  1. Il candidato alla carica elettiva deve presentare, a mezzo affissione all’albo, ai colleghi che costituiscono l’elettorato attivo un curriculum professionale ampiamente documentato che ne qualifichi le competenze ed ha l’obbligo di rendere pubblico il programma scritto inerente la carica che intende ricoprire.
  2. In particolare, per la carica di Direttore dell’Istituzione, il candidato titolare di cattedra, deve avere un curriculum professionale , comprovato da ampia documentazione, almeno di livello nazionale.
  3. Il Regolamento per le elezioni del Direttore è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.  Le elezioni vengono indette con decreto del Presidente dell’Istituzione.
  4. È eletto Direttore il candidato che abbia ottenuto il cinquanta per cento più uno dei consensi. In caso contrario si procederà al ballottaggio fra i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di consensi.
  5. Tutte le cariche elettive dell’Istituzione previste dal D.P.R. n°. 132/03 durano in carica tre anni. In ogni caso, i candidati possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

ART. 26 Pubblicità delle deliberazioni.

  1. Tutte le deliberazioni previste dallo Statuto devono essere pubblicate all’albo dell’Istituzione, nel rispetto delle norme a tutela della privacy.
  2. Lo Statuto, il Regolamento Didattico, il regolamento di amministrazione finanza e contabilità, il regolamento del personale non docente ed il regolamento delle strutture didattiche devono essere pubblicati all’albo dell’istituzione ed entrano in vigore dal giorno della loro affissione.
  3. Sono altresì affissi all’albo e pubblicati sul sito internet del Conservatorio il calendario dell’anno accademico, l’orario dei docenti e le iniziative culturali dell’istituzione.

ART. 27 – Diritto di accesso agli atti.

È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti amministrativi concernenti l’attività dell’Istituzione ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 28 Incompatibilità ed assenze.

  1. All’interno dell’organizzazione del Conservatorio, nessuno può assumere più di un mandato negli organi di ogni ordine e grado, salvo che ne sia componente di diritto a norma di legge o di Statuto.
  2. I componenti elettivi degli organi collegiali che non partecipino per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui sono componenti, senza giustificato motivo, decadono dal mandato di cui sono investiti.

 

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